Sentenza definitiva sulla bocciatura di uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento
Dopo un lungo percorso giudiziario che ha coinvolto due gradi di giudizio, è stata confermata la bocciatura di uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) all’esame di maturità. Il Consiglio di Stato, con una sentenza della Settima Sezione depositata il 20 marzo, ha rigettato l’appello presentato dal giovane studente, frequentante la quinta classe dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), ratificando la decisione già presa dal TAR.
Le contestazioni dello studente: mancata applicazione del Piano Didattico Personalizzato
Il ricorso iniziale sollevava diverse critiche riguardo all’applicazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Lo studente lamentava di non aver ricevuto gli schemi di storia durante la prima prova scritta, nonostante avesse scelto una traccia a tema storico, ricevendo invece solo quelli di letteratura.
Per la seconda prova, relativa alla Topografia, denunciava la mancata concessione di strumenti compensativi come mappe, schemi, formulari e tabelle previsti dal PDP, ottenendo soltanto un’estensione di tempo di mezz’ora.
Inoltre, contestava le griglie di valutazione, sostenendo che non fossero state adattate alle sue necessità come previsto dall’ordinanza ministeriale 55/2024. In particolare, criticava il voto 6 assegnato alla prima prova, motivato con “pianificazione non lineare e testo poco coerente”, giudizio che riteneva non tener conto delle sue difficoltà specifiche.
Tra le altre obiezioni, lo studente segnalava una presunta irregolarità procedurale: il verbale della commissione non indicava se la decisione fosse stata presa all’unanimità o a maggioranza, elemento che secondo lui avrebbe dovuto essere esplicitato secondo l’articolo 27 dell’ordinanza ministeriale.
La rivalutazione disposta dal TAR e il risultato invariato
Il TAR, pur respingendo il ricorso principale, aveva disposto una rivalutazione delle prove scritte e orali, ordinando la sospensione degli atti impugnati e l’applicazione delle misure previste dal PDP. La commissione d’esame ha quindi riesaminato i risultati, ma ha confermato la bocciatura, dimostrando che anche con l’adeguamento alle esigenze dello studente con DSA, la preparazione non risultava sufficiente.
Il Consiglio di Stato: conferma delle misure compensative e legittimità della valutazione
Il Consiglio di Stato ha analizzato punto per punto le argomentazioni presentate, evidenziando che la commissione ha effettivamente applicato il PDP, approvando gli schemi forniti dallo studente per l’esame.
Riguardo alle griglie di valutazione, la sentenza chiarisce che l’ordinanza ministeriale 55/2024 non prevede griglie specifiche per studenti con DSA, ma consente solo di adattare quelle esistenti in base al PDP. Non è stata fornita alcuna prova che gli schemi utilizzati fossero inadeguati.
Discrezionalità tecnica e valutazione degli studenti con DSA
La sentenza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: la valutazione scolastica è soggetta a una “ampia discrezionalità tecnica” da parte della scuola, basata su giudizi analitici dei docenti per ciascuna materia. Questa discrezionalità è insindacabile da parte del giudice amministrativo, a meno che non emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà.
Vale anche per gli studenti con PDP, per i quali l’obiettivo non è semplicemente ottenere la promozione, ma raggiungere una preparazione adeguata che consenta di proseguire con successo gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro.