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Patente di guida e nautica, novità per i candidati con DSA

L’Associazione Italiana Dislessia (AID) si è sempre battuta per far sì che venissero rimossi gli ostacoli per le persone dislessiche che devono affrontare il conseguimento della patente di guida. 

Per le persone con disturbo specifico dell’apprendimento, infatti, specialmente l’esame teorico può rappresentare un grosso problema, data la differente velocità di lettura e la mancanza di automatizzazione della letto-scrittura, oltre al fatto che spesso le domande vengono formulate in maniera non chiarissima, rendendo più complicata la comprensione per i candidati con DSA.

Fin dal 2007 i candidati con DSA possono utilizzare file audio, grazie alle richieste portate avanti dall’AID nei confronti del Ministero dei Trasporti.

Lo stesso Ministero ha confermato che sarà così anche quest’anno, previa esibizione della certificazione prevista per legge. “Oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all’art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ne ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) – scrive il Ministero – i candidati devono allegare la pertinente certificazione di diagnosi di DSA rilasciata dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo i criteri di cui all’art. 2 co. 1, dell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012″.

Il passaggio importante consiste nel fatto che la certificazione diagnostica rilasciata ai soggetti con DSA da neuropsichiatri o psicologi è ora ritenuta valida per poter sostenere l’esame. Prima dell’ultima circolare del Ministero, infatti, era necessaria la firma di un neuropsichiatra: in questo modo, invece, tutte le certificazioni diagnostiche riconosciute agli studenti con DSA a scuola e all’Università sono valide anche per il conseguimento della patente di guida.

L’AID ha chiesto al Ministero di ridurre anche le complessità lessicali, riformulando i quiz in un linguaggio accessibile a tutti.

Le novità in merito alla certificazione riguardano anche la patente nautica. Per il rilascio del certificato medico di idoneità viene infatti accettata, da parte del medico accertatore, la diagnosi DSA di cui all’art.3 della Legge 170/2010 (quindi sia rilasciata da neuropsichiatra sia da psicologo).

Inoltre, viene riconosciuta la maggiorazione del tempo di svolgimento fino ad un massimo del 30%, come previsto dalla norma per gli esami di stato. Infine, viene concessa la facoltà di avvalersi di misure personalizzate (strumenti compensativi e misure dispensative) correlate alla diagnosi.

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